(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Quando l'importo dell'intera  opera  di  bonifica  superi  le  lire
200,000, la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti  sieno
conformi  alle  istruzioni  date  ed  alle  prescrizioni  di   legge:
riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li  trasmette  col  proprio
voto al Ministero. 
 
  L'accertamento  e  la  trasmissione   dei   progetti   sono   fatti
dall'ispettore compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di
bonifica non superi le lire 200,000.