Art. 11. Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire 200,000, la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti sieno conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge: riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li trasmette col proprio voto al Ministero. L'accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall'ispettore compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di bonifica non superi le lire 200,000.