(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti: 
 
    a)  Il   piano   particolareggiato   e   l'elenco   delle   ditte
espropriande, ai termini degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno
1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'; 
 
    b) l'elenco delle rendite di cui all'articolo 14 del testo  unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, quando se ne  voglia  affidare  la
riscossione all'appaltatore  delle  opere  per  una  somma  fissa  da
dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori; 
 
    c) una relazione corredata di dati  statistici  sulle  condizioni
igieniche, agricole ed industriali della zona da  bonificarsi  e  sui
risultati che si possono sperare dai lavori progettati; 
 
    d) il piano del territorio da  bonificare,  con  le  designazioni
provvisorie del perimetro e della divisione in bacini.