Art. 12. Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti: a) Il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte espropriande, ai termini degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'; b) l'elenco delle rendite di cui all'articolo 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, quando se ne voglia affidare la riscossione all'appaltatore delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori; c) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igieniche, agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati; d) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini.