(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  Per l'esecuzione di ciascuna  bonifica  deve  essere  compilato  un
progetto economico, da cui risultino: 
 
    1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per  intero
nel perimetro provvisorio o definitivo della bonifica, e che  abbiano
deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica,  ai  termini  ed
agli effetti dell'articolo 18,  con  l'indicazione  delle  rispettive
superficie ed imposte; 
 
    2°  l'elenco  delle  proprieta'  interessate,  non  comprese  nei
consorzi di chi al precedente capoverso,  distinte  per  provincie  e
comuni, coi  nomi  e  cognomi  dei  proprietari  iscritti  nei  ruoli
catastali e, in mancanza, in quelli dell'imposta  fondiaria,  con  la
indicazione delle rispettive superficie ed imposte e con tutti quegli
altri possibili dati che valgano a meglio individuarle; 
 
    3° l'elenco delle  rendite  specificate  nell'articolo  14  testo
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, con  la  determinazione  del
loro presuntivo ammontare; 
 
    4° i contributi nelle spese di esecuzione  e  la  proposta  delle
relative annualita', determinati: 
 
    a) in linea provvisoria, per meta' in ragione di superficie e per
meta'  in  ragione  d'imposta,  per  i  consorzi  e   le   proprieta'
interessate; 
 
    b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti  nei
rispettivi territori, per le provincie e per i  comuni  compresi  nel
perimetro della bonifica (direttamente interessati); 
 
    c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili  per
le  provincie  e  per  i  comuni  fuori   perimetro   (indirettamente
interessati).