Art. 13. Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico, da cui risultino: 1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio o definitivo della bonifica, e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica, ai termini ed agli effetti dell'articolo 18, con l'indicazione delle rispettive superficie ed imposte; 2° l'elenco delle proprieta' interessate, non comprese nei consorzi di chi al precedente capoverso, distinte per provincie e comuni, coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e, in mancanza, in quelli dell'imposta fondiaria, con la indicazione delle rispettive superficie ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgano a meglio individuarle; 3° l'elenco delle rendite specificate nell'articolo 14 testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, con la determinazione del loro presuntivo ammontare; 4° i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualita', determinati: a) in linea provvisoria, per meta' in ragione di superficie e per meta' in ragione d'imposta, per i consorzi e le proprieta' interessate; b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti nei rispettivi territori, per le provincie e per i comuni compresi nel perimetro della bonifica (direttamente interessati); c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per le provincie e per i comuni fuori perimetro (indirettamente interessati).