(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in
base all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione  dei  lavori,
comprendendo in esse le indennita' per le  occupazioni  temporanee  o
permanenti di beni dello Stato, anche se effettivamente non pagate, e
detraendo i proventi delle rendite  di  cui  al  n.  3  dell'articolo
precedente. 
 
  Alle quote cosi' stabilite si aggiungono  con  ruoli  suppletivi  i
contributi nelle spese per lavori addizionali  o  complementari,  per
varianti, riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere
di bonifica eseguite.