Art. 14. Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori, comprendendo in esse le indennita' per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato, anche se effettivamente non pagate, e detraendo i proventi delle rendite di cui al n. 3 dell'articolo precedente. Alle quote cosi' stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per lavori addizionali o complementari, per varianti, riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite.