Art. 16. Con uno o piu' decreti il Ministero dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, approva il perimetro, l'eventuale divisione della bonifica in bacini ed il progetto economico per l'intiera opera o per una delle sue parti, determinando anche, di concerto col Ministero del tesoro, il numero delle rate annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati.