(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Designato  provvisoriamente  il  perimetro   d'una   bonifica,   la
Commissione tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina: 
 
    a) l'ordine ed i criteri coi quali si debbono studiare i progetti
e svolgere i lavori; 
 
    b) le  norme  atte  ad  impedire  una  maggior  diffusione  delle
infezioni malariche e a difendere  da  queste  i  lavoratori  durante
l'esecuzione delle opere; 
 
    c) la possibilita' e convenienza di percepire i  redditi  di  cui
all'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900,  n.  195,  per
non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con
gli appaltatori delle opere. 
 
  La Commissione fa  anche  al  Ministero  le  proposte  relative  al
personale necessario nei singoli  uffici  del  Genio  civile  per  la
compilazione dei progetti e per la loro esecuzione.