Art. 9. Designato provvisoriamente il perimetro d'una bonifica, la Commissione tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina: a) l'ordine ed i criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori; b) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante l'esecuzione delle opere; c) la possibilita' e convenienza di percepire i redditi di cui all'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, per non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con gli appaltatori delle opere. La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale necessario nei singoli uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti e per la loro esecuzione.