(Testo unico-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
               (Art. 92 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle
acque pubbliche sono distinte in cinque categorie, e si eseguiscono: 
 
    1° dallo Stato esclusivamente; 
 
    2° dallo Stato col concorso delle  provincie  e  degl'interessati
riuniti in Consorzio; 
 
    3° dai Consorzi degl'interessati col concorso dello Stato,  delle
provincie e dei comuni, salvo le disposizioni di  cui  agli  articoli
37, 48, 49 e 53; 
 
    4° dai Consorzi degl'interessati; 
 
    5° dai proprietari e possessori interessati. 
 
  Tutte le opere e spese di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
sono: 
 
    per la 1ª categoria a carico esclusivo dello Stato; 
 
    per la 2ª categoria a  carico  dello  Stato  col  concorso  delle
provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio; 
 
    per la 3ª  e  4ª  categoria  a  carico  esclusivo  del  Consorzio
degl'interessati, salvo le disposizioni di cui  all'ultimo  Capoverso
dell'art. 44, per le opere di 3ª categoria; 
 
    per la  5ª  categoria  a  carico  dei  proprietari  e  possessori
interessati.