Art. 3. (Art. 92 legge 30 marzo 1893, n. 173). A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in cinque categorie, e si eseguiscono: 1° dallo Stato esclusivamente; 2° dallo Stato col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio; 3° dai Consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, salvo le disposizioni di cui agli articoli 37, 48, 49 e 53; 4° dai Consorzi degl'interessati; 5° dai proprietari e possessori interessati. Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono: per la 1ª categoria a carico esclusivo dello Stato; per la 2ª categoria a carico dello Stato col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio; per la 3ª e 4ª categoria a carico esclusivo del Consorzio degl'interessati, salvo le disposizioni di cui all'ultimo Capoverso dell'art. 44, per le opere di 3ª categoria; per la 5ª categoria a carico dei proprietari e possessori interessati.