Art. 16 Principi generali 1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza ed economicita'. 2. La Croce rossa italiana e' organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello centrale ed ai livelli periferici, nonche' i casi e le modalita' di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa. 3. La Croce rossa italiana si articola in: a) un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato centrale; b) un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali; c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati provinciali; d) un'organizzazione locale articolata in comitati locali.