(Convenzione - art. 10)
                              Art. 10. 
                        Commissioni rogatorie 
  La  richiesta  di  esecuzione  delle  commissioni  rogatorie   deve
contenere le indicazioni seguenti: 
    a) l'autorita' giudiziaria richiedente; 
    b) l'autorita' giudiziaria richiesta, ove conosciuta; 
    c) l'identita', il recapito e  la  qualita'  delle  parti  e  dei
testimoni; 
    d) l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire; 
    e) se del caso, le domande che devono essere poste al testimone; 
    f) ogni altra  indicazione  utile  per  l'esecuzione  degli  atti
richiesti.