Art. 10. Commissioni rogatorie La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve contenere le indicazioni seguenti: a) l'autorita' giudiziaria richiedente; b) l'autorita' giudiziaria richiesta, ove conosciuta; c) l'identita', il recapito e la qualita' delle parti e dei testimoni; d) l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire; e) se del caso, le domande che devono essere poste al testimone; f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.