Art. 11. Esecuzione delle commissioni rogatorie 1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel territorio di una delle due Parti sono eseguite dall'autorita' giudiziaria, secondo la procedura di ciascuna di esse. 2. Se l'autorita' richiedente lo domanda espressamente, l'autorita' richiesta deve: a) eseguire la commissione rogatoria con l'osservanza di una forma particolare se questa non e' in contrasto con la legge del proprio Paese; b) informare in tempo utile l'autorita' richiedente della data e del luogo di esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi nel rispetto delle leggi della Parte richiesta. 3. Qualora non sia stato possibile soddisfare la richiesta, gli atti vengono restituiti. I motivi per cui non e' stato possibile soddisfare la richiesta o per cui la cooperazione e' stata rifiutata devono essere comunicati alla Parte richiedente.