(Convenzione - art. 12)
                              Art. 12. 
                         Notifica degli atti 
  Gli  atti  giudiziari  ed  extragiudiziari  da  notificare  vengono
trasmessi  direttamente  dalle  Autorita'  Centrali   competenti   di
ciascuna delle Parti. La prova dell'avvenuta consegna e' data da  una
ricevuta datata e  firmata  dal  destinatario  o  da  un'attestazione
dell'autorita' richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalita' e
la data della consegna.