Art. 12. Notifica degli atti Gli atti giudiziari ed extragiudiziari da notificare vengono trasmessi direttamente dalle Autorita' Centrali competenti di ciascuna delle Parti. La prova dell'avvenuta consegna e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'autorita' richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalita' e la data della consegna.