Art. 13. Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari Ciascuna Parte contraente puo' consegnare atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri connazionali o procedere alla loro audizione direttamente per mezzo delle proprie rappresentanze diplomatiche o consolari conformemente alle leggi di ciascuna delle Parti.