(Convenzione - art. 13)
                              Art. 13. 
Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle
commissioni rogatorie per mezzo delle Rappresentanze  diplomatiche  o
                              consolari 
  Ciascuna  Parte  contraente  puo'  consegnare  atti  giudiziari  ed
extragiudiziari  ai  propri  connazionali  o  procedere   alla   loro
audizione  direttamente  per  mezzo  delle   proprie   rappresentanze
diplomatiche o consolari conformemente alle leggi di  ciascuna  delle
Parti.