Art. 14. Comparizione di testimoni e periti 1. Quando e' necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito dinanzi all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente, l'autorita' richiesta del Paese in cui essi risiedono li invita a rispondere alle convocazioni loro inviate. 2. In tal caso, il testimone o il perito hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennita' disoggiorno dal luogo in cui risiedono in base alle tariffe e ai regolamenti in vigore nel Paese in cui deve aver luogo l'audizione. Le spese di viaggio comprendono anche il biglietto aereo di linea di andata e ritorno per il tragitto tra l'aeroporto piu' vicino alla sede giudiziaria in cui il testimone o il perito devono comparire. Su richiesta di questi ultimi, le autorita' consolari del Paese richiedente forniscono il titolo di viaggio o anticipano le relative spese. 3. In caso di mancata comparizione, l'autorita' richiesta non adotta alcuna misura coercitiva nei confronti della persona non comparsa.