(Convenzione - art. 14)
                              Art. 14. 
                 Comparizione di testimoni e periti 
  1. Quando e' necessaria la comparizione personale di un testimone o
di  un  perito  dinanzi   all'autorita'   giudiziaria   della   Parte
richiedente, l'autorita' richiesta del Paese in cui essi risiedono li
invita a rispondere alle convocazioni loro inviate. 
  2. In tal caso, il testimone o il perito hanno diritto al  rimborso
delle spese di viaggio e alle indennita' disoggiorno dal luogo in cui
risiedono in base alle tariffe e ai regolamenti in vigore  nel  Paese
in cui deve aver luogo l'audizione. Le spese di  viaggio  comprendono
anche il biglietto aereo di linea di andata e ritorno per il tragitto
tra l'aeroporto piu' vicino alla sede giudiziaria in cui il testimone
o il perito devono comparire.  Su  richiesta  di  questi  ultimi,  le
autorita' consolari del Paese richiedente  forniscono  il  titolo  di
viaggio o anticipano le relative spese. 
  3. In caso  di  mancata  comparizione,  l'autorita'  richiesta  non
adotta alcuna misura  coercitiva  nei  confronti  della  persona  non
comparsa.