Art. 5. Oggetto dell'assistenza L'assistenza giudiziaria comprende in particolare la notifica e la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari, l'esecuzione di atti processuali quali l'audizione di testimoni o di parti, la perizia o l'assunzione di prove, e lo scambio di atti ed estratti dei registri dello stato civile su richiesta di una delle parti ai fini di un procedimento giudiziario.