(Convenzione - art. 7)
                               Art. 7. 
             Trasmissione delle richieste di assistenza 
  Tutte  le  richieste  di  assistenza  giudiziaria  e  gli  atti  di
esecuzione o di rifiuto sono trasmessi direttamente tra il  Ministero
della giustizia della  Repubblica  italiana  ed  il  Ministero  della
giustizia  della  Repubblica  algerina  democratica  e  popolare,  di
seguito indicati: «Autorita' Centrali».