(Accordo- art. 16)
                              Art. 16. 
   Trattamento economico e previdenziale degli infermieri generici 
 
  1.  Per   l'attivita'   correlata   all'incarico   e'   corrisposto
mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri  generici
operanti negli ambulatori direttamente gestiti  dal  Ministero  della
salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile un compenso orario  forfetario  omnicomprensivo
nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il
lavoro straordinario diurno  festivo  effettuato  dal  personale  del
comparto «sanita», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19  aprile
2004. 
  2. Tale compenso  orario,  determinato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, commi  7  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,  tenendo  conto  degli  stipendi
tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data  20  settembre
2001 e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004 al  personale
dipendente del comparto «sanita» inquadrato nella categoria B livello
super (ex V livello), e' pari ad Euro 11,76. 
  3. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S.
o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103 del 1996,  salvo
diversa opzione.