Art. 16. Trattamento economico e previdenziale degli infermieri generici 1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanita», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004. 2. Tale compenso orario, determinato con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto degli stipendi tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre 2001 e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004 al personale dipendente del comparto «sanita» inquadrato nella categoria B livello super (ex V livello), e' pari ad Euro 11,76. 3. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S. o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103 del 1996, salvo diversa opzione.