(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Alle direzioni di gallerie, di musei e  di  altri  simili  Istituti
dello Stato, i capi delle biblioteche pubbliche governative richiesti
volta per volta con lettera ufficiale del  direttore,  possono  anche
prestare le opere con tavole di molto valore, necessarie allo  studio
o al riordinamento di collezioni  esistenti  nella  medesima  citta',
qualora i detti Istituti concedano alle  biblioteche  il  diritto  di
reciprocita' nel prestito. 
 
  Anche queste opere debbono per altro restituirsi ad ogni  richiesta
della biblioteca.