(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Ai capi delle biblioteche pubbliche  governative  di  una  medesima
citta' e' data facolta', quando sembri loro necessasio nell'interesse
degli studi di prestarsi a vicenda anche i libri esclusi dall'art. 5,
e i libri e manoscritti indicati nell'art. 3. 
 
  La domanda, che dovra' anche indicare la durata del prestito,  e  i
successivi avvisi di ricevimento e  di  restituzione  saranno  sempre
fatti in forma ufficiale (mod. A per gli stampati,  lettera  speciale
per i libri rari, per gli  incunaboli  e  per  i  manoscritti)  dalla
biblioteca nella quale il lettore intende studiare l'opera richiesta. 
 
  In forma ufficiale (mod. B, per gli stampati,  e  lettera  speciale
per i libri rari, gli incunaboli e i  manoscritti)  sara'  pure  dato
avviso di spedizione dalla biblioteca che manda in prestito il libro.