(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  I capi delle biblioteche pubbliche governative possono dare libri a
prestito (esclusi quelli indicati all'art.  5)  a  tutti  gli  uffici
governativi locali, a condizione  che  la  richiesta  sia  fatta  con
lettera ufficiale dal capo dell'ufficio e i libri servano ai  bisogni
dell'ufficio stesso. 
 
  Salvo il divieto di cui  agli  articoli  3,  4,  5,  i  capi  delle
biblioteche pubbliche governative possono dare libri a prestito,  con
diritto di reciprocita', anche a biblioteche non aperto al  pubblico,
dipendenti dal ministro della pubblica istruzione. 
 
  Ad ogni richiesta della biblioteca, l'opera  ricevuta  in  prestito
deve essere restituita immediatamente anche prima che sia scaduto  il
termine per il quale fu conceduto il prestito.