Art. 9. I capi delle biblioteche pubbliche governative possono dare libri a prestito (esclusi quelli indicati all'art. 5) a tutti gli uffici governativi locali, a condizione che la richiesta sia fatta con lettera ufficiale dal capo dell'ufficio e i libri servano ai bisogni dell'ufficio stesso. Salvo il divieto di cui agli articoli 3, 4, 5, i capi delle biblioteche pubbliche governative possono dare libri a prestito, con diritto di reciprocita', anche a biblioteche non aperto al pubblico, dipendenti dal ministro della pubblica istruzione. Ad ogni richiesta della biblioteca, l'opera ricevuta in prestito deve essere restituita immediatamente anche prima che sia scaduto il termine per il quale fu conceduto il prestito.