(Trattato-art. 10)
                             Articolo 10 
                         Iniziative Speciali 

 
  L'Italia,  su  specifica  richiesta  della  Grande  Giamahiria,  si
impegna  a  realizzare  le  Iniziative  Speciali  sono  riportate   a
beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l'ammontare di spesa
complessivo per la realizzazione di tali iniziative  ed  affidano  ad
appositi Comitati Misti la definizione delle modalita' di  esecuzione
delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di
esse ad eccezione delle borse di studio di cui al punto b). 
   a) La costruzione in Libia di duecento unita' abitative, con  siti
e caratteristiche da determinare di comune accordo. 
   b)   L'assegnazione   di   borse   di   studio   universitarie   e
post-universitarie per l'intero corso di studi a  un  contingente  di
cento studenti libici, da rinnovare al termine dei corso di  studi  a
beneficio di altri studenti. Con uno scambio di Lettere si precisa il
significato di rinnovare, per assicurare la continuita'. 
   c) Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a
favore di alcune vittime in Libia dello  scoppio  di  mine,  che  non
possano  essere  adeguatamente  assistite   presso   il   Centro   di
Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato  con  i  fondi  della
Cooperazione italiana. 
   d) Il  ripristino  del  pagamento  delle  pensioni  di  guerra  ai
titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi che,  sulla  base
della vigente normativa italiana, ne abbiano diritto. 
   e)  La  restituzione  alla  Libia   di   manoscritti   e   reperti
archeologici  trasferiti  in  Italia  da  quei  territori  in   epoca
coloniale: il Comitato Misto di  cui  all'articolo  16  del  presente
Trattato  individua  i  reperti  e   i   manoscritti   che   saranno,
successivamente, oggetto di un atto normativo ad hoc finalizzato alla
loro restituzione.