(Trattato-art. 12)
                             Articolo 12 
                            Fondo sociale 

 
  1.  La  Grande  Giamahiria  si  impegna  a   sciogliere   l'Azienda
Libico-Italiana  (ALI)  e  a  costituire  contestualmente  il   Fondo
sociale, utilizzando i contributi gia' versati dalle aziende italiane
all'ALI stessa. 
  2. L'ammontare del Fondo Sociale sara' utilizzato per le  finalita'
che  erano  state  previste  al  punto  4  del  Comunicato  Congiunto
italo-libico del 4 luglio 1998 per  avviare  la  realizzazione  delle
Iniziative Speciali, di cui all'articolo  10  lettere  b)  e  c)  del
presente  Trattato,  fino  a  concorrenza  di  tale   ammontare.   In
particolare, potranno essere finanziati progetti  di  bonifica  dalle
mine e valorizzazione delle aree interessate, programmi  di  cura  in
favore di cittadini libici  danneggiati  dallo  scoppio  delle  mine,
nonche' altre iniziative a favore  dei  giovani  libici  nel  settore
della  formazione  universitaria  e   post-universitaria,   sino   ad
esaurimento del credito del  Fondo  Sociale.  Quindi  continuera'  il
finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato. 
  3. A tal fine, e' istituito un Comitato  Misto  paritetico  per  la
gestione  del  Fondo  Sociale  secondo  le  modalita'  previste   dal
Comunicato Congiunto. 
  4. Definite le modalita' di gestione dell'ammontare gia' costituito
del Fondo Sociale  e  le  iniziative  da  finanziare,  le  due  Parti
considerano definitivamente esaurito il Fondo sociale.