(Trattato-art. 8)
                             Articolo 8 
                  Progetti infrastrutturali di base 
 
 
  1. L'Italia,  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dalla  Grande
Giamahiria e delle successive discussioni intervenute, si  impegna  a
reperire  i  fondi  finanziari  necessari  per  la  realizzazione  di
progetti infrastrutturali di base che vengono concordati  tra  i  due
Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani,  per
un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni. 
  2. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione  di  questi
progetti previo un comune accordo sul valore di ciascuno. 
  3. La realizzazione di questi progetti  avverra'  nell'arco  di  20
anni secondo un calendario temporale che verra' concordato tra le due
Parti, libica ed italiana. 
  4. I fondi finanziari assegnati vengono gestiti direttamente  dalla
Parte italiana. 
  5. La Grande Giamahiria rende disponibili tutti i terreni necessari
per l'esecuzione delle opere senza oneri per la Parte italiana  e  le
aziende esecutrici. 
  6. La Grande Giamahiria agevola la  Parte  italiana  e  le  aziende
esecutrici nel  reperimento  dei  materiali  accessibili  in  loco  e
nell'espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole
dal pagamento di eventuali tasse. I  consumi  di  energia  elettrica,
gas, acqua e linee telefoniche, saranno pagati con l'esenzione  delle
tasse.