Art. 22 Conferimento dell'incarico 1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, qualora si determini la necessita' di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresi', pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all' Ordine provinciale dei medici, al Comitato Zonale competente per territorio e ai sindacati firmatari del presente accordo. 2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espresso riferimento alle esperienze informatiche acquisite. 3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale. Devono, inoltre, essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999, con esclusione dei medici gia' titolari d'incarico ambulatoriale di medicina generale negli uffici SASN. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo articolo 24. 5. L'ufficio SASN competente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto Ministeriale 8 luglio 2004. (Appendice allegato B) 6. Completata la fase istruttoria, l'ufficio SASN predispone la relativa graduatoria e la trasmette al competente ufficio della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, unitamente alla copia delle domande degli aspiranti all'incarico. 7. Il direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie approva la graduatoria, autorizzando il conferimento dell'incarico al medico che risulta al primo posto in graduatoria. 8. La graduatoria, che ha validita' annuale, sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo e dovra' contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. 9. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare alla direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie un'istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, motivando analiticamente la richiesta. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza il direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie emette provvedimento definitivo, dandone comunicazione all'ufficio sasn competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza, il direttore riformula la graduatoria che sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 10. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che regolano l'incarico, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'articolo 24 del presente accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico. 13. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato. 14. Contro il provvedimento di mancata conferma, e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 15. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 16. La suindicata direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta gironi dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 17. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito. 18. In attesa che si defmisca la procedura di cui ai commi precedenti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali puo' conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori. 19. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27. 20. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo articolo 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.