(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 22)
                               Art. 22 
                     Conferimento dell'incarico 
1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle  Politiche  Sociali,
ufficio SASN  competente,  qualora  si  determini  la  necessita'  di
attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne da' notizia
mediante avviso da pubblicare per almeno  quindici  giorni  nell'albo
delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN  competente,
in relazione alla localita' in cui  l'incarico  deve  essere  svolto.
Detto avviso va, altresi', pubblicato negli albi della capitaneria di
porto competente per territorio e della struttura  dell'ufficio  SASN
dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all' Ordine
provinciale dei medici, al Comitato Zonale competente per  territorio
e ai sindacati firmatari del presente accordo. 
2. I medici aspiranti all'incarico di medico  generico  ambulatoriale
devono inoltrare entro il  termine  stabilito  dall'avviso  pubblico,
all'ufficio SASN competente,  apposita  domanda  in  carta  semplice,
specificando i titoli accademici e  di  servizio  posseduti,  nonche'
altri titoli inerenti al curriculum formativo  e  professionale,  con
espresso riferimento alle esperienze informatiche acquisite. 
3.  Nella   domanda   devono,   inoltre,   elencare   gli   incarichi
professionali conferiti, l'ente per conto del quale  detti  incarichi
vengono svolti, il luogo ove le  relative  prestazioni  vengono  rese
nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 
4. Al momento della scadenza del termine per la  presentazione  della
domanda  i  medici  aspiranti  all'incarico  devono  essere  iscritti
all'albo  professionale.  Devono,   inoltre,   essere   in   possesso
dell'attestato di formazione in medicina generale di cui  al  decreto
legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999,
con esclusione dei medici gia' titolari d'incarico  ambulatoriale  di
medicina generale negli uffici  SASN.  Al  momento  del  conferimento
dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi  in  alcuna  delle
situazioni di incompatibilita' di cui al successivo articolo 24. 
5. L'ufficio SASN competente, verificato il  possesso  dei  requisiti
richiesti, effettua la valutazione comparativa dei  titoli  posseduti
dagli  aspiranti  all'incarico  sulla  base  dei   criteri   generali
determinati  con  decreto  Ministeriale  8  luglio  2004.  (Appendice
allegato B) 
6. Completata la  fase  istruttoria,  l'ufficio  SASN  predispone  la
relativa graduatoria e  la  trasmette  al  competente  ufficio  della
direzione generale  delle  risorse  umane  e  professioni  sanitarie,
unitamente alla copia delle domande degli aspiranti all'incarico. 
7. Il direttore  della  direzione  generale  delle  risorse  umane  e
professioni  sanitarie  approva  la  graduatoria,   autorizzando   il
conferimento dell'incarico al medico che risulta al  primo  posto  in
graduatoria. 
8. La graduatoria, che ha validita' annuale, sara' pubblicata con  le
stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo e  dovra'
contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. 
9. Entro il termine  di  15  giorni  dalla  pubblicazione,  i  medici
interessati possono presentare alla direzione generale delle  risorse
umane e  professioni  sanitarie  un'istanza  di  riesame  della  loro
posizione in  graduatoria,  motivando  analiticamente  la  richiesta.
Entro il  termine  di  30  giorni  dalla  ricezione  dell'istanza  il
direttore della direzione generale delle risorse umane e  professioni
sanitarie  emette  provvedimento  definitivo,  dandone  comunicazione
all'ufficio  sasn   competente   che   provvede   a   notificare   il
provvedimento  stesso  all'interessato.  In  caso   di   accoglimento
dell'istanza,  il  direttore  riformula  la  graduatoria  che   sara'
pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del  presente
articolo. 
10. L'incarico e' conferito  dall'ufficio  SASN  competente  mediante
lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita  dal
medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che  regolano
l'incarico, dell'orario,  dei  giorni  e  dei  luoghi  stabiliti  per
l'esecuzione delle prestazioni professionali. 
11.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione   del   conferimento
dell'incarico  il  medico,  a  pena  di  decadenza,  deve  rilasciare
apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,  n.
15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di
incompatibilita' di cui all'articolo 24 del  presente  accordo  e  il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 
12. L'incarico e' conferito per un periodo  di  prova  di  tre  mesi,
durante il quale al medico compete lo  stesso  trattamento  economico
previsto per il medico confermato nell'incarico. 
13. Allo scadere del terzo mese,  ove  da  parte  del  Ministero  del
Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali,  ufficio   SASN
competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga
notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso  si
intende conferito a tempo indeterminato. 
14.  Contro  il  provvedimento  di  mancata  conferma,   e'   ammessa
opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali, direzione  generale  delle  risorse
umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla  ricezione
della relativa comunicazione. 
15. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 
16. La suindicata direzione generale emette provvedimento  definitivo
entro trenta  gironi  dalla  data  di  ricevimento  dell'opposizione,
dandone comunicazione all'ufficio SASN  competente,  che  provvede  a
notificare il provvedimento stesso all'interessato. 
17. In caso di accoglimento dell'istanza, il  Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle  Politiche  Sociali,  ufficio  SASN  competente,
risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto  instaurato
nel  frattempo  con  altro  medico  e  sottoposto   alla   condizione
risolutiva del mancato  accoglimento  dell'istanza  del  riesame  del
medico sostituito. 
18.  In  attesa  che  si  defmisca  la  procedura  di  cui  ai  commi
precedenti, il Ministero del Lavoro, della Salute e  delle  Politiche
Sociali puo' conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori. 
19. La procedura, di cui al presente articolo,  non  si  applica  nei
casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27. 
20. Per gli ambulatori con numero  complessivo  di  ore  di  medicina
generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si  dovessero
rendere vacanti e che non  sia  stato  possibile  attribuire  con  la
procedura di cui  al  comma  1  del  successivo  articolo  27,  vanno
attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, in modo  da
assicurare almeno  due  rapporti  convenzionali  con  due  differenti
medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera  da  garantire
la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno  dei  due
incarichi non sia superiore ai due/terzi  dell'intero  monte  ore  di
medicina generale dell'ambulatorio.