Art. 23 Massimale orario e limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a 38 ore settimanali e puo' essere espletato presso piu' ambulatori SASN. 2. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile, svolta in base ad altro rapporto, non puo' superare l'impegno orario di 38 ore settimanali.