(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 23)
                               Art. 23 
                   Massimale orario e limitazioni 
1. L'incarico ambulatoriale  puo'  essere  conferito  per  un  orario
massimo settimanale non superiore a 38 ore settimanali e puo'  essere
espletato presso piu' ambulatori SASN. 
2. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra  attivita'
compatibile, svolta in base ad  altro  rapporto,  non  puo'  superare
l'impegno orario di 38 ore settimanali.