(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 24)
                               Art. 24 
                          Incompatibilita' 
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30  dicembre  1991,
n. 412, e successive modificazioni ed  integrazioni,  l'incarico  non
puo' essere conferito al medico che: 
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche
norme di legge; 
b) abbia un rapporto di lavoro subordinato  presso  ente  pubblico  o
privato con divieto di libero esercizio professionale; 
c) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di
imprese che  possano  configurarsi  in  conflitto  di  interessi  col
rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro,  della  Salute  e
delle Politiche Sociali; 
d) sia proprietario o comproprietario, azionista,  socio,  gestore  o
direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali  o
di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti; 
e) svolga attivita' di medico fiduciario per conto del Ministero  del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
f) svolga  attivita'  specialistica  in  regime  di  convenzionamento
esterno per conto del Ministero del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche Sociali o delle aziende U.S.L.; 
g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate  con  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o con le
aziende U.S.L.; 
h) sia iscritto o frequenti i corsi di  specializzazione  di  cui  ai
decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999. 
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni  di
incompatibilita' di cui  al  presente  articolo  comporta  la  revoca
dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da  parte  del  medico
interessato.