(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 25)
                               Art. 25 
                     Compiti del medico generico 
1. Nello svolgimento della propria attivita' ambulatoriale il  medico
generico assicura i seguenti compiti e funzioni: 
a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; 
b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e  non,
di carattere specialistico,  evidenziando  il  dubbio  o  il  quesito
diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine
e abbreviare il tempo di diagnosi; 
c) compila le  proposte  motivate  di  ricovero  e  di  cure  termali
corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; 
d) prescrive le specialita'  medicinali,  i  prodotti  galenici  e  i
presidi sanitari; 
e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; 
f) effettua le visite preventive di imbarco,  eventualmente  anche  a
bordo della nave, le visite periodiche di idoneita' alla  navigazione
previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea
e formula il relativo giudizio medico legale; 
g) certifica gli  esiti  di  infortunio  sul  lavoro  e  di  malattia
professionale; 
h)  rilascia  la  certificazione  ai  fini   della   idoneita'   alla
navigazione; 
i) effettua visite di controllo e visite ispettive; 
l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici  nell'ambito
del nuovo  sistema  informativo  assistenza  sanitaria  ai  naviganti
(NSIASN); 
m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per
l'espletamento dei compiti di cui al punto 1; 
n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio; 
o)  puo'  svolgere  su  richiesta  del  direttore  dell'ufficio  SASN
competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In
tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; 
p)  puo'  svolgere  su  richiesta  del  direttore  dell'ufficio  SASN
competente   funzioni   di   coordinamento   tecnico-sanitario    dei
responsabili  dei   poliambulatorii.   In   tale   qualita'   dipende
funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; 
q) svolge attivita' di  collaborazione  ad  interventi  di  carattere
epidemiologico; 
r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto  o
in rada  per  visitare  ed  eventualmente  accompagnare  in  ospedale
assistiti ammalati, nei casi in cui  le  condizioni  fisiopatologiche
degli stessi lo richiedano; 
s) effettua le visite medico generiche di 1°,  2°  e  3°  classe  per
l'accertamento  iniziale  o  periodico  dell'idoneita'  al  volo  dei
richiedenti licenze o attestati aeronautici di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566  e  rilascia  la
relativa certificazione medico legale; 
t) partecipa alle sedute della commissione medica di  1°  grado.  Per
tale attivita' e' equiparato al medico fiduciario; 
u) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati
di competenza della gente  di  mare  in  materia  di  primo  soccorso
sanitario; 
v) inoltra all'ufficio SASN competente per  territorio  entro  il  15
febbraio di ciascun anno  una  dichiarazione  dalla  quale  risultino
tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in  atto,  comunque
influenti ai  fini  dell'applicazione  degli  istituti  normativi  ed
economici previsti dal presente contratto con  impegno  a  comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire  in
corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni,  e'  sufficiente
una dichiarazione che ne attesti l'inesistenza.