Art. 26 Medico responsabile di poliambulatorio. Nomina - compiti - compenso. 1. Per ciascun poliambulatorio SASN, nel quale sia addetto una pluralita' di sanitari e laddove non sia in servizio un dirigente medico, il direttore del SASN competente puo' nominare un medico ambulatoriale, generico o specialista, quale responsabile sanitario dell'ambulatorio. 2. L'incarico di responsabile del poliambulatorio e' conferito con provvedimento del direttore dell'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per accettazione dell'incarico e dei compiti di cui al successivo comma 3. L'incarico ha durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo revoca del direttore dell'ufficio SASN o rinuncia del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima della scadenza. 3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN competente e svolge funzioni di coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti: a) Vigilanza sulla legittimita' e congruita' delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura; b) Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del poliambulatorio; c) Formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del poliambulatorio; d) Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate; e) Trasmissione dei dati statistici relativi alle attivita' sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di competenza; f) Proposte di potenziamento di turni di medicina generale o specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche; g) Segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante; h) Disposizione di visite fiscali di controllo al domicilio del personale navigante in malattia; i) Verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei medici e del personale sanitario non medico, d'intesa con il responsabile amministrativo; 1) Disposizione del prolungamento di orario, con relativa richiesta di autorizzazione, dei medici e del personale sanitario non medico, qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio, prolungare l'orario di attivita'; m) Cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul territorio. 4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennita' mensile di coordinamento, rapportato al numero di unita' di personale sanitario del poliambulatorio, secondo la seguente tabella: FINO A 10 UNITA' . 100,00 DA 11 A 20 UNITA' . 200,00 OLTRE 20 UNITA' . 300,00 5. I medici responsabili, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, vengono confermati nella loro funzione, e l'indennita' di cui sopra spetta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo.