(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 27)
                               Art. 27 
       Aumento orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - 
                     Istituzione di nuovi turni 
1. Qualora sia necessario provvedere ad  aumenti  di  orario  per  un
servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di  turni  vacanti,
il Ministero del Lavoro, della Salute e  delle  Politiche  Sociali  -
Ufficio  SASN  competente  -  prioritariamente  interpella,   secondo
l'ordine  di  anzianita'  di  servizio   o   in   subordine   secondo
l'anzianita'  di  laurea,  i  medici  titolari  di   incarico   nell'
ambulatorio SASN medesimo e  successivamente  i  medici  in  servizio
presso gli ambulatori SASN nell'ambito  della  provincia,  conferendo
l'aumento di orario. 
2.  Nel  caso  che  i  medici  interpellati  dichiarino  la   propria
indisponibilita' al conferimento di  ore  o  qualora  sia  necessario
procedere all'istituzione di nuovi turni, il  Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle  Politiche  Sociali,  ufficio  SASN  competente,
attiva la procedura prevista dal precedente articolo 22. 
3. Per gli ambulatori con  numero  complessivo  di  ore  di  medicina
generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si  dovessero
rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al  presente
articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con
due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera
da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando  che
uno dei due incarichi non  sia  superiore  ai  due/terzi  dell'intero
monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.