Art. 27 Aumento orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di servizio o in subordine secondo l'anzianita' di laurea, i medici titolari di incarico nell' ambulatorio SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori SASN nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilita' al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente articolo 22. 3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.