Art. 28 Riduzione o soppressione dell'orario- Revoca dell'incarico. 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 29, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente accordo puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 45 giorni. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suindicata direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.