(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 28)
                               Art. 28 
     Riduzione o soppressione dell'orario- Revoca dell'incarico. 
1. Per  mutate  esigenze  di  servizio,  qualora  non  sia  possibile
applicare l'istituto della mobilita' di cui  al  successivo  articolo
29, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche  Sociali,
direzione generale  delle  risorse  umane  e  professioni  sanitarie,
sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente  accordo  puo'
far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico  o  alla
revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato  mediante
lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 45 giorni. 
2.  Contro  il  provvedimento  di  riduzione  dell'orario  o   revoca
dell'incarico e' ammessa opposizione  da  parte  dell'interessato  al
Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali,
direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro
il termine  perentorio  di  giorni  quindici  dal  ricevimento  della
comunicazione scritta. 
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 
4. La suindicata direzione generale, sentita la commissione di cui al
successivo articolo 32, emette provvedimento definitivo entro  trenta
giorni  dalla   data   di   ricevimento   dell'opposizione,   dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a  notificare
il provvedimento stesso all'interessato.