(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 29)
                               Art. 29 
                              Mobilita' 
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il  Ministero
del Lavoro, della Salute e  delle  Politiche  Sociali,  ufficio  SASN
competente, puo' disporre provvedimenti di mobilita'  in  analogia  a
quanto previsto dall'articolo 11 del  presente  accordo  anche  nelle
ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita'  di  cui
al precedente articolo 28. 
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e
6 del richiamato articolo 11. 
3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio  ambulatoriale,
il Ministero del Lavoro, della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali,
ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente  il  medico,  senza
danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.