Art. 29 Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, puo' disporre provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 28. 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato articolo 11. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.