Art. 30 Compensi ed indennita' 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente accordo. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399. 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'articolo 12 del presente accordo.