(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 32)
                               Art. 32 
                   Commissione Consultiva Centrale 
1. Presso il Ministero del Lavoro, della  Salute  e  delle  Politiche
Sociali,  Direzione  generale  delle  risorse  umane  e   professioni
sanitarie, e' istituita, con decreto del Direttore  della  suindicata
direzione, una commissione consultiva composta da: 
a) due funzionari del Ministero del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche Sociali; 
b)  tre  medici  ambulatoriali  indicati  dai  sindacati  che   hanno
sottoscritto la presente intesa, nell'ambito dei  quali  deve  essere
assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo
anche conto della maggiore rappresentativita' in  base  alle  deleghe
conferite dai propri iscritti. 
2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente  supplente
che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 
3. La suindicata commissione e'  presieduta  dal  Direttore  generale
delle risorse umane e professioni sanitarie o da un suo delegato e le
funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  del  Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
4. La cessazione dell'incarico di medico  ambulatoriale  comporta  la
decadenza da componente della commissione. 
5. Il componente sospeso dall'incarico  ambulatoriale  e'  sostituito
dal supplente. 
6. La commissione delibera a  maggioranza.  Per  la  validita'  delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della  meta'  dei  componenti
piu' uno. 
7. In caso di parita' di  voti  prevale  il  voto  del  presidente  e
nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma  2,  prevale  la  proposta
piu' favorevole al ricorrente. 
8. La commissione ha compiti consultivi, e deve  essere  sentita  nei
casi espressamente previsti dal presente regolamento. 
9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del  servizio
ed esprime pareri  sulle  questioni  concernenti  l'applicazione  del
presente regolamento che le parti firmatarie  della  presente  intesa
ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 
10. Detta commissione, nel  caso  in  cui  si  esprima  in  ordine  a
procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o  su
richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 
11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o  a
richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente
comma 1, lettera b).