(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 33)
                               Art. 33 
Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro
                       modalita' di erogazione 
1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  53  dell'accordo
collettivo nazionale, reso  esecutivo  in  data  23  marzo  2005,  ad
integrazione del comma  1,  sono  prestazioni  indispensabili  e  non
differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, articolo 2,  comma
2, le seguenti prestazioni medico legali: 
a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; 
b) visite  periodiche  di  idoneita'  alla  navigazione  a  marittimi
forniti di richiesta di pronto imbarco; 
c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale
di volo con licenze o attestati in scadenza; 
d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti  di  richiesta  di
pronto imbarco.