Art. 33 Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti prestazioni medico legali: a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.