Articolo 2 1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali. 2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana e alla Repubblica argentina quali Stati membri rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur. 4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in materia penale.