(Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
 
  1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali,  si
prestano mutua assistenza  alle  condizioni  stabilite  dal  presente
Accordo, ai  fini  della  corretta  applicazione  della  legislazione
doganale  e  della  prevenzione,  accertamento  e  repressione  delle
infrazioni doganali. 
  2. Nel  quadro  del  presente  Accordo,  tutta  l'assistenza  viene
fornita  da  ciascuna  Parte   in   conformita'   alle   disposizioni
legislative ed amministrative in essa  vigenti  e  nei  limiti  della
competenza e dei mezzi di  cui  dispone  la  propria  Amministrazione
doganale. 
  3. Il presente Accordo non  pregiudica  gli  obblighi,  presenti  e
futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica
italiana   e   alla   Repubblica   argentina   quali   Stati   membri
rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti
in accordi intergovernativi gia' stipulati o  da  stipulare  con  gli
altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur. 
  4. Il  presente  Accordo  e'  limitato  esclusivamente  alla  mutua
assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre  l'assistenza  in
materia penale.