ARTICOLO 4
Struttura e regole di voto
1. Il MES e' dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio
di amministrazione, nonche' di un direttore generale e dell'altro
personale ritenuto necessario.
2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di
amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza
qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni
del presente trattato. Per tutte le decisioni e' necessaria la
presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto
che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
3. L'adozione di una decisione di comune accordo richiede
l'unanimita' dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni
non ostano all'adozione di una decisione di comune accordo.
4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza e'
utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la
mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o
l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13
a 18 minaccerebbe la sostenibilita' economica e finanziaria della
zona euro. L'adozione di una decisione di comune accordo tra il
consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere
e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta
procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata dell'85% dei
voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d'urgenza di cui al
primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva
e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al
fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti
dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d'urgenza.
Il consiglio dei governatori puo' decidere di cancellare il fondo per
la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di
riserva e/o al capitale versato.
5. L'adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede
l'80% dei voti espressi.
6. L'adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la
maggioranza dei voti espressi.
7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES,
esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di
quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di
amministrazione, e' pari al numero di quote assegnate a tale membro a
valere sul totale di capitale versato del MES conformemente
all'allegato II.
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di
una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli
obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di
capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al
rimborso dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi dell'articolo
16 o 17, detto membro del MES non potra' esercitare i propri diritti
di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto
sono ricalcolate di conseguenza.