ARTICOLO 7
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio dei governatori
fra i candidati aventi la nazionalita' di un membro del MES, dotati
di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di
competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo
mandato il direttore generale non puo' esercitare la funzione di
governatore o amministratore, ne' di governatore supplente o
amministratore supplente.
2. Il mandato del direttore generale e' di cinque anni ed e'
rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle
sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di
amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei
governatori.
4. Il direttore generale e' il capo del personale del MES. Egli e'
responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento
del personale in conformita' allo statuto del personale adottato dal
consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale e' il rappresentante legale del MES e ne
gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di
amministrazione.