(Allegato A-art. 23)
                ART. 23 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
 
1. Il Ministero della Salute, ufficio  SASN  competente,  qualora  si
determini la necessita' di attribuire incarichi  di  medico  generico
ambulatoriale, ne da'  notizia  mediante  avviso  da  pubblicare  per
almeno 15 giorni nell'albo delle sedi di  Napoli,  Genova  o  Trieste
dell'ufficio SASN competente, in  relazione  alla  localita'  in  cui
l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresi',  pubblicato
negli albi della capitaneria di porto  competente  per  territorio  e
della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto,
dandone comunicazione all' Ordine provinciale dei medici, al Comitato
zonale  competente  per  territorio  e  ai  sindacati  firmatari  del
presente accordo. 
2. I medici aspiranti all'incarico di medico  generico  ambulatoriale
devono inoltrare, entro il termine  stabilito  dall'avviso  pubblico,
all'ufficio SASN  competente  apposita  domanda  in  carta  semplice,
specificando i titoli accademici e  di  servizio  posseduti,  nonche'
altri titoli inerenti al curriculum formativo  e  professionale,  con
espresso riferimento alle esperienze informatiche acquisite. 
3.  Nella   domanda   devono,   inoltre,   elencare   gli   incarichi
professionali svolti, e l'ente che li ha conferiti, il luogo  ove  le
relative prestazioni sono state rese nonche'  l'esatta  distribuzione
delle stesse nell'arco della giornata. 
4. Al momento della scadenza del termine per la  presentazione  della
domanda  i  medici  aspiranti  all'incarico  devono  essere  iscritti
all'albo  professionale.  Devono,   inoltre,   essere   in   possesso
dell'attestato di formazione in medicina generale di cui  al  decreto
legislativo n. 256 del 1991 e  diploma  di  formazione  specifica  in
medicina generale, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999,  n.
277 del 2003 e n. 206  del  2007,  con  esclusione  dei  medici  gia'
titolari d'incarico ambulatoriale di medicina generale  negli  uffici
SASN. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi  non
devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui
al successivo articolo 25. 
5. L'ufficio SASN competente, verificato il  possesso  dei  requisiti
richiesti, effettua la valutazione comparativa dei  titoli  posseduti
dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali, di  cui
all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente accordo. 
6. Completata la  fase  istruttoria,  l'ufficio  SASN  predispone  la
relativa graduatoria e  la  trasmette  al  competente  ufficio  della
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse  umane
del Servizio Sanitario Nazionale, unitamente alla copia delle domande
degli aspiranti all'incarico. 
7. Il Direttore della Direzione generale delle professioni  sanitarie
e delle risorse umane del Servizio  Sanitario  Nazionale  approva  la
graduatoria, autorizzando il conferimento dell'incarico al medico che
risulta al primo posto in graduatoria. 
8. La graduatoria, che ha validita' annuale, sara' pubblicata con  le
stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo e  dovra'
contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. 
9. Entro il termine  di  15  giorni  dalla  pubblicazione,  i  medici
interessati  possono  presentare  alla   Direzione   generale   delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario
Nazionale un'istanza di riesame della loro posizione in  graduatoria,
motivando la richiesta. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione
dell'istanza il Direttore della Direzione generale delle  professioni
sanitarie e delle risorse  umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale
emette provvedimento definitivo,  dandone  comunicazione  all'ufficio
SASN competente che provvede a  notificare  il  provvedimento  stesso
all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza,  il  Direttore
riformula la graduatoria che sara' pubblicata con le stesse modalita'
previste dal comma 1 del presente articolo. 
10. L'incarico e' conferito  dall'ufficio  SASN  competente  mediante
lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita  dal
medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che  regolano
l'incarico, dell'orario,  dei  giorni  e  dei  luoghi  stabiliti  per
l'esecuzione delle prestazioni professionali. 
11.  Entro   30   giorni   dalla   comunicazione   del   conferimento
dell'incarico  il  medico,  a  pena  di  decadenza,  deve  rilasciare
apposita dichiarazione, resa ai sensi  del  D.P.R.  445  del  2000  e
successive modificazioni,  attestante  l'insussistenza  dei  casi  di
incompatibilita' di cui all'articolo 25 del  presente  accordo  e  il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 
12. L'incarico e' conferito per  un  periodo  di  prova  di  3  mesi,
durante il quale al medico compete lo  stesso  trattamento  economico
previsto per il medico confermato nell'incarico. 
13. Allo scadere del terzo mese, ove da  parte  del  Ministero  della
Salute, ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con  avviso  di
ricevimento, non venga  notificata  al  medico  la  mancata  conferma
dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato. 
14.  Contro  il  provvedimento  di  mancata  conferma,   e'   ammessa
opposizione da parte  dell'interessato  al  Ministero  della  Salute,
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse  umane
del Servizio Sanitario Nazionale, entro  15  giorni  dalla  ricezione
della relativa comunicazione. 
15. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 
16. La suindicata Direzione generale emette provvedimento  definitivo
entro 30 giorni dalla data di ricevimento  dell'opposizione,  dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a  notificare
il provvedimento stesso all'interessato. 
17. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della  Salute,
ufficio  SASN  competente,  risolve,  senza  obbligo  di   preavviso,
l'eventuale rapporto instaurato nel  frattempo  con  altro  medico  e
sottoposto  alla  condizione  risolutiva  del  mancato   accoglimento
dell'istanza del riesame del medico sostituito. 
18. In  attesa  che  si  definisca  la  procedura  di  cui  ai  commi
precedenti il Ministero della  Salute  puo'  conferire,  in  caso  di
urgenza, incarichi provvisori. 
19. La procedura, di cui al presente articolo,  non  si  applica  nei
casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27. 
20. Per gli ambulatori con numero  complessivo  di  ore  di  medicina
generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si  dovessero
rendere vacanti e che non  sia  stato  possibile  attribuire  con  la
procedura di cui  al  comma  1  del  successivo  articolo  27,  vanno
attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, in modo  da
assicurare almeno  due  rapporti  convenzionali  con  due  differenti
medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera  da  garantire
la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno  dei  due
incarichi non sia superiore ai due/terzi  dell'intero  monte  ore  di
medicina generale dell'ambulatorio.