(Allegato A-art. 27)
ART. 27 - AUMENTO ORARIO - ASSEGNAZIONE DI ORE  DI  TURNI  VACANTI  -
                     ISTITUZIONE DI NUOVI TURNI 
 
1. Qualora sia necessario provvedere ad  aumenti  di  orario  per  un
servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di  turni  vacanti,
il   Ministero   della   Salute   -   Ufficio   SASN   competente   -
prioritariamente  interpella,  secondo  l'ordine  di  anzianita'   di
servizio o in subordine secondo  l'anzianita'  di  laurea,  i  medici
titolari   di   incarico   nell'   ambulatorio   SASN   medesimo    e
successivamente i medici  in  servizio  presso  gli  ambulatori  SASN
nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario. 
2.  Nel  caso  che  i  medici  interpellati  dichiarino  la   propria
indisponibilita' al conferimento di  ore  o  qualora  sia  necessario
procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della  Salute,
ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal  precedente
articolo 23. 
3. Per gli ambulatori con  numero  complessivo  di  ore  di  medicina
generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si  dovessero
rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al  presente
articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con
due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera
da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando  che
uno dei due incarichi non  sia  superiore  ai  due/terzi  dell'intero
monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.