ART. 27 - AUMENTO ORARIO - ASSEGNAZIONE DI ORE DI TURNI VACANTI -
ISTITUZIONE DI NUOVI TURNI
1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un
servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti,
il Ministero della Salute - Ufficio SASN competente -
prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di
servizio o in subordine secondo l'anzianita' di laurea, i medici
titolari di incarico nell' ambulatorio SASN medesimo e
successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori SASN
nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario.
2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria
indisponibilita' al conferimento di ore o qualora sia necessario
procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della Salute,
ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente
articolo 23.
3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina
generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero
rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al presente
articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con
due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera
da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che
uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero
monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.