ART. 28 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 29, il Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 51, emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.