(Allegato A-art. 28)
ART. 28 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 
 
1. Per  mutate  esigenze  di  servizio,  qualora  non  sia  possibile
applicare l'istituto della mobilita' di cui  al  successivo  articolo
29, il Ministero della Salute, Direzione generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,
sentita la commissione di cui all'articolo 51 del  presente  accordo,
puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del  medico  o
alla  revoca  dell'incarico,  dandone  comunicazione  all'interessato
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso
di almeno 45 giorni. 
2.  Contro  il  provvedimento  di  riduzione  dell'orario  o   revoca
dell'incarico e' ammessa opposizione  da  parte  dell'interessato  al
Ministero  della  Salute,  Direzione   generale   delle   professioni
sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,
entro il termine  perentorio  di  15  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione scritta. 
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 
4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al
successivo articolo 51,  emette  provvedimento  definitivo  entro  30
giorni  dalla   data   di   ricevimento   dell'opposizione,   dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a  notificare
il provvedimento stesso all'interessato.