ART. 29 - MOBILITA' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, puo' disporre provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 28. 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato articolo 12. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.