(Allegato A-art. 29)
                         ART. 29 - MOBILITA' 
 
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il  Ministero
della Salute, ufficio SASN competente, puo' disporre provvedimenti di
mobilita' in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del presente
accordo anche nelle ipotesi di riduzione o  soppressione  dell'orario
di attivita' di cui al precedente articolo 28. 
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e
6 del richiamato articolo 12. 
3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio  ambulatoriale,
il  Ministero  della  Salute,  ufficio  SASN   competente,   utilizza
temporaneamente il medico, senza danno economico per  lo  stesso,  in
altro presidio ministeriale.