(Allegato A-art. 30)
                  ART. 30 - COMPENSI ED INDENNITA' 
 
1.  Ai  medici  generici  ambulatoriali  e'  corrisposto  lo   stesso
trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del  capo
I del presente accordo. 
2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di  navi  al
personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari  previsti
per i medici fiduciari, di cui all'articolo 9, comma  1,  lettera  f)
del decreto  ministeriale  24  dicembre  2003  n.  399  e  successive
modifiche e integrazioni. 
3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'articolo  13  del
presente accordo.