(Trattato-art. 29)
 
                               Art. 29 
 
 
  Queste frontiere saranno tracciate sul terreno  da  Commissioni  di
delimitazione, la composizione delle quali  e'  stabilita  in  questo
trattato,  o  sara'  stabilita  in  un  trattato  ulteriore  fra   le
principali Potenze alleate e associate, e gli Stati interessati o uno
di essi. 
 
  Esse avranno ampia autorita', non solo per  la  determinazione  dei
tratti di frontiere definiti come «linee da determinare sopra luogo»,
ma anche, se uno degli Stati  interessati  ne  fa  domanda  e  se  la
Commissiono ne riconosce l'opportunita', per la revisione dei  tratti
definiti  da  confini  amministrativi,   salvo   per   le   frontiere
internazionali esistenti in agosto 1914,  per  le  quali  il  compito
delle Commissioni si limitera'  al  riconoscimento  dei  pali  e  dei
termini. Esse cercheranno, in questi due casi, di  seguire  nel  modo
piu' approssimativo le definizioni date dai trattati,  tenendo  conto
per quanto e' possibile dei confini amministrativi o degli  interessi
economici locali. 
 
  Tutte le decisioni delle Commissioni saranno prese a maggioranza, e
saranno obbligatorie per le Parti interessate. 
 
  Le spese delle Commissioni di delimitazione  saranno  a  carico,  a
parti eguali, dei due Stati interessati.