(Trattato-art. 30)
 
                               Art. 30 
 
 
  Per quanto concerne le frontiere determinate da un corso d'acqua, i
termini «corso» o «canale»,  usati  nelle  descrizioni  del  presente
trattato, significano: trattandosi di fiumi non navigabili, la  linea
mediana del corso d'acqua o del suo braccio principale; nel caso,  di
fiumi  navigabili,  la  linea  mediana  del  canale  di   navigazione
principale. Tuttavia  spettera'  alle  Commissioni  di  delimitazione
previste dal presente trattato di precisare se la linea di  frontiera
seguira', negli eventuali spostamenti, il corso  o  il  canale  cosi'
definito  o  se  sara'  determinata,  in  maniera  definitiva   dalla
posizione del corso o del canale, al momento dell'entrata  in  vigore
del presente trattato.