Art. 30 Per quanto concerne le frontiere determinate da un corso d'acqua, i termini «corso» o «canale», usati nelle descrizioni del presente trattato, significano: trattandosi di fiumi non navigabili, la linea mediana del corso d'acqua o del suo braccio principale; nel caso, di fiumi navigabili, la linea mediana del canale di navigazione principale. Tuttavia spettera' alle Commissioni di delimitazione previste dal presente trattato di precisare se la linea di frontiera seguira', negli eventuali spostamenti, il corso o il canale cosi' definito o se sara' determinata, in maniera definitiva dalla posizione del corso o del canale, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.