(Trattato-art. 31)
 
                               Art. 31 
 
 
  Gli Stati interessati s'impegnano a fornire alle Commissioni  tutti
i  documenti  necessari  ai  loro  lavori:  specialmente   le   copie
autentiche dei processi  verbali  di  delimitazione  delle  frontiere
attuali ed antiche, tutte le carte esistenti, a grande scala, i  dati
geodetici,  le  levate  eseguite  e   non   ancora   pubblicate,   le
informazioni  sugli  spostamenti  dei  corsi  d'acqua  assunti   come
frontiere. 
 
  Essi si impegnano inoltre a ordinare  alle  autorita'  locali  e  a
comunicare alle Commissioni qualsiasi  documento,  in  specie  piante
atti catastali, libri fondiari,  e  di  fornire  loro,  a  richiesta,
qualsiasi informazione necessaria sulle  proprieta',  sulle  correnti
economiche ed altro.