(Trattato-art. 35)
 
                               Art. 35 
 
 
  I processi verbali definitivi  di  delimitazione,  le  carte  ed  i
documenti annessi saranno redatti  in  triplice  originale:  due  dei
quali saranno trasmessi ai Governi di ciascuno degli Stati limitrofi,
e il terzo sara' trasmesso al Governo della Repubblica francese,  che
ne curera' la spedizione in copia autentica alle  Potenze  firmatarie
del presente trattato.