Art. 35 I processi verbali definitivi di delimitazione, le carte ed i documenti annessi saranno redatti in triplice originale: due dei quali saranno trasmessi ai Governi di ciascuno degli Stati limitrofi, e il terzo sara' trasmesso al Governo della Repubblica francese, che ne curera' la spedizione in copia autentica alle Potenze firmatarie del presente trattato.