(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
  L'inventario dei beni di demanio pubblico  consiste  in  uno  stato
descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle
singole amministrazioni. 
 
  L'inventario di tali beni e' fatto eseguire a  cura  del  ministero
delle finanze e delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i
beni sono addetti.