Art. 4. L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un estratto di esso per la parte relativa a ciascuna provincia, e' conservato dall'intendenza di finanza per la vigilanza che ad essa incombe. Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei quali l'originale dell'inventario e' conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali od uffici dipendenti.