(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
  L'originale  dell'inventario  si  conserva  dal   ministero   delle
finanze: un estratto  di  esso  per  la  parte  relativa  a  ciascuna
provincia, e' conservato dall'intendenza di finanza per la  vigilanza
che ad essa incombe. 
 
  Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei  quali
l'originale  dell'inventario  e'  conservato  dalle   amministrazioni
centrali  militari  e  gli  estratti   dalle   rispettive   direzioni
territoriali od uffici dipendenti.