(Codice di procedura penale-art. 22)
 
                               Art. 22 
 
 (Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile) 
 
  L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno
puo' essere esercitata dalla persona alla quale il  reato  ha  recato
danno ovvero da chi la rappresenta per  legge  o  in  conseguenza  di
mandato generale o speciale e dal suo  erede  entro  i  limiti  della
quota ereditaria. 
 
  Essa puo' essere proposta contro chi ha commesso il reato e  quando
ne sia il caso anche contro il responsabile civile.