Art. 22 (Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile) L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno puo' essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria. Essa puo' essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile.