Art. 23 (Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale) Le persone indicate nella prima parte dell'articolo precedente possono esercitare l'azione civile nel procedimento penale, costituendosi parte civile. Tuttavia il giudice penale non puo' decidere sull'azione civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa.