(Codice di procedura penale-art. 23)
 
                               Art. 23 
 
       (Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale) 
 
  Le persone indicate  nella  prima  parte  dell'articolo  precedente
possono  esercitare  l'azione   civile   nel   procedimento   penale,
costituendosi parte civile.  Tuttavia  il  giudice  penale  non  puo'
decidere sull'azione civile, quando il  procedimento  si  chiude  con
sentenza  che  dichiara  non  doversi  procedere  o   che   pronuncia
assoluzione per qualsiasi causa.