(Codice di procedura penale-art. 24)
 
                               Art. 24 
 
               (Azione civile proposta in sede civile) 
 
  L'azione civile indicata  nell'articolo  22,  proposta  davanti  al
giudice civile anteriormente al procedimento  penale  per  reato  non
punibile a querela dell'offeso o nel corso del procedimento medesimo,
puo' essere trasferita nel processo penale, fino a che in sede civile
non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.  L'esercizio
di tale facolta'  produce  di  diritto  la  rinuncia  dell'attore  al
giudizio civile. Il giudice penale provvede  anche  sulle  spese  del
procedimento civile. 
 
  Se l'azione civile non e' esercitata in sede  penale,  il  giudizio
civile e' sospeso fino a che sull'azione penale  sia  pronunciata  la
sentenza indicata nel  primo  capoverso  dell'articolo  3,  salve  le
eccezioni stabilite dalla legge.