Art. 24 (Azione civile proposta in sede civile) L'azione civile indicata nell'articolo 22, proposta davanti al giudice civile anteriormente al procedimento penale per reato non punibile a querela dell'offeso o nel corso del procedimento medesimo, puo' essere trasferita nel processo penale, fino a che in sede civile non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva. L'esercizio di tale facolta' produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile. Il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. Se l'azione civile non e' esercitata in sede penale, il giudizio civile e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'articolo 3, salve le eccezioni stabilite dalla legge.